Descrizione
Ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 10/04/1951, n.287, presso ogni Comune sono istituiti due Albi per i Giudici Popolari, rispettivamente l'Albo per i Giudici Popolari delle Corti d'Assise e l'Albo per i Giudici Popolari delle Corti d'Assise d'Appello.
Ciascun Albo è composto da un elenco di cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che possono essere chiamati (su sorteggio delle rispettive Corti) a svolgere la funzione di Giudici Popolari nei processi rispettivamente di primo (Corte d'Assise) e di secondo grado (Corte d'Assise d'Appello).
La funzione di Giudice Popolare è obbligatoria.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all’ufficio comunale l’iscrizione nei rispettivi elenchi relativi, entro il 31 luglio p.v.
Ciascun Albo è composto da un elenco di cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che possono essere chiamati (su sorteggio delle rispettive Corti) a svolgere la funzione di Giudici Popolari nei processi rispettivamente di primo (Corte d'Assise) e di secondo grado (Corte d'Assise d'Appello).
La funzione di Giudice Popolare è obbligatoria.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all’ufficio comunale l’iscrizione nei rispettivi elenchi relativi, entro il 31 luglio p.v.
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 16/04/2019 19:54:31