Descrizione
Con la circolare N.15350/117(2) in data 31 marzo 2020 pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno sono stati forniti alcuni chiarimenti sull’applicazione dei divieti di assembramento e di spostamento delle persone per la prevenzione del contagio da Covid-19.
Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano. La circolare si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale.
Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.
In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione degli spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.
Per quanto riguarda l'attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione.
La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto e che continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza.
Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano. La circolare si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale.
Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.
In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione degli spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.
Per quanto riguarda l'attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione.
La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto e che continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 01/04/2020 11:40:44