Descrizione
In seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 77 del 19.07.2020 è stato disposto che "la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 DICEMBRE 2020. LA VALIDITA' AI FINI DELL'ESPATRIO RESTA LIMITATA ALLA DATA DI SCADENZA INDICATA NEL DOCUMENTO".
Pertanto NON si devono rifare le carte d'identità scadute o che scadranno dopo il 17 marzo in quanto autonomamente prorogate al 31 dicembre prossimo.
Pertanto NON si devono rifare le carte d'identità scadute o che scadranno dopo il 17 marzo in quanto autonomamente prorogate al 31 dicembre prossimo.
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Ultimo aggiornamento pagina: 11/08/2020 15:14:20