Convivenza di fatto
Convivenza di fatto
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Chi può fare domanda
• Cittadini italiani comunitari ed extracomunitari;
• Maggiorenni;
• Essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
• Residenza nel Comune di Verbania;
• Coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
• Cittadini italiani comunitari ed extracomunitari;
• Maggiorenni;
• Essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
• Residenza nel Comune di Verbania;
• Coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
Descrizione
La convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile.
Come fare
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all’Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto presentando i seguenti documenti:
- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;
La dichiarazione può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;
La dichiarazione può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
Cosa serve
Compilare il modulo di dichiarazione di costituzione/scioglimento della convivenza di fatto in tutte le sue parti e presentato presso l'ufficio anagrafe del comune di Strambinello, ovvero inviata all'indirizzo mail strambinello@ruparpiemonte.it oppure via PEC all'indirizzo strambinello@cert.ruparpiemonte.it
Cosa si ottiene
Con la costituzione della convivenza di fatto le due parti assumono una serie di diritti:
• Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
• In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
• Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute;
• In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
• Hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
• Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
• Hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
• Uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
• Hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
Il contratto di convivenza
Le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza.
Il notaio o l'avvocato che provvedono alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata hanno l'obbligo di trasmetterla all’Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.
Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
• matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
• decesso del convivente;
• cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
• cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione
La cancellazione della convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto può, pertanto, avvenire:
• d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Lessolo di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando l’apposito modulo di richiesta di cancellazione sottoscritto da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione
Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all’altro una comunicazione.
• Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
• In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
• Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute;
• In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
• Hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
• Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
• Hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
• Uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
• Hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
Il contratto di convivenza
Le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza.
Il notaio o l'avvocato che provvedono alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata hanno l'obbligo di trasmetterla all’Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.
Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
• matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
• decesso del convivente;
• cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
• cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione
La cancellazione della convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto può, pertanto, avvenire:
• d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Lessolo di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando l’apposito modulo di richiesta di cancellazione sottoscritto da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione
Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all’altro una comunicazione.
Tempi e scadenze
Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
L'ufficio Servizi Demografici procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
L'ufficio Servizi Demografici procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Costi
Registrazione e cancellazione gratuita.
Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’Anagrafe, segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Modulistica
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Ultimo aggiornamento pagina: 04/11/2024 17:19:13
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