A chi è rivolto

A coloro che necessitano di pagare o ricevere informazioni relative a TARI.

Descrizione

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.La TARI sostituisce la TARES.

Il contribuente dovrà denunciare ogni variazione di superficie o di utilizzo con un apposito modulo allegato a lato e da consegnare presso l'Ufficio Tributi, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della denuncia originale.

La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza, ma presentando apposito modulo da consegnare all'Ufficio Tributi.

La cessazione dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione in ritardo, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante.

Come fare

Verificare la modulistica allegata e/o contattare l'ufficio di competenza.

Cosa serve

Si veda la modulisitica in fondo alla pagina.

Cosa si ottiene

Il modello di pagamento o le informazioni relative alla TARI.

Tempi e scadenze

Le scadenze dei versamenti sono approvati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

informativa area tributi.pdf [.pdf 102,82 Kb - 09/08/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Regolamenti

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 07/08/2025 17:28:48

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